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08/12/2014
Dal 13 dicembre le etichette dei prodotti alimentari diventano più trasparenti. Ecco un utile vademecum stilato da Assolatte su cosa c'è di nuovo.
E’ partito il conto alla rovescia per l’entrata in vigore del Regolamento CEE 1169/2011 sull’etichettatura alimentare e l’informazione al consumatore. Questa normativa europea introduce nuove indicazioni sulle confezioni dei prodotti alimentari, rendendo più chiare, dettagliate e trasparenti le etichette degli alimenti.
Le prime novità si vedranno a partire dal prossimo 13 dicembre, quando diventerà obbligatorio un primo pacchetto di norme riguardanti etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Per quelle relative all’etichettatura nutrizionale, invece, occorrerà aspettare un paio di anni, e precisamente il 13 dicembre 2016. Per essere pronti alle nuove etichette, ecco il vademecum sulle principali novità che i consumatori italiani troveranno sulle confezioni dei prodotti alimentari tra pochi giorni.
1- Etichette più leggibili. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte in caratteri più grandi e più chiari che le renderanno ben più visibili e leggibili.
2- Allergeni alimentari evidenziati. Soia, latte, cereali contenenti glutine, uova, noci, arachidi, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti: sono queste le sostanze e i prodotti allergenici la cui presenza negli alimenti dev’essere già ora chiaramente indicata sull’etichetta. Dal 13 dicembre, se il nome dell’alimento non è già sufficiente a renderne chiara la presenza, questi allergeni dovranno essere evidenziati con un carattere diverso, in modo da essere facilmente identificabili dai consumatori. Nel caso di alimenti composti dove un allergene è presente in più ingredienti o coadiuvanti tecnologici, lo si dovrà evidenziare in tutti gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici in cui è presente. La presenza di allergeni alimentari nei piatti proposti dovrà essere segnalata anche in ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese della ristorazione.
3- Tipologia dei grassi specificata. Basta a dizioni come “olio vegetale” o “grasso vegetale”: ora nella lista degli ingredienti dev’essere specificato di che grasso si tratta, ad esempio “olio di girasole”.
4- Data di scadenza ripetuta. La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola monoporzione e non più solo sulla confezione esterna. Si tratta, comunque, di una prassi già largamente in uso nel caso dei prodotti lattiero-caseari.
5- Provenienza della carne precisata. Debutta l’indicazione dell’origine delle carni suine, avicole, ovine e caprine, che in questo modo sottostanno alle norme già previste da anni per le carni bovine.
6- Origine delle materie prime indicata se fondamentale per il prodotto. Viene esteso a tutti gli alimenti l’obbligo di indicare il paese di origine e di provenienza delle materie prime utilizzate. Ma, finché non saranno specificati contenuti e modalità, questa norma resta per ora sulla carta. Rimane valido, invece, l’obbligo di indicare l’origine dell’alimento nel caso in cui ometterlo possa indurre in errore il consumatore. A questo proposito il nuovo Regolamento specifica che, per stabilire se si possa supporre che l’alimento abbia un’origine diversa da quella effettiva, si deve guardare all’insieme delle informazioni che accompagnano il prodotto.
7- Informazioni più dettagliate. Le indicazioni che riguardano ingredienti e metodi di lavorazione devono essere riportate in modo evidente. Ad esempio, nel caso di un alimento “decongelato” questa dizione deve comparire a fianco della denominazione del prodotto.
8- Responsabile più evidente. Per il consumatore sarà più facile capire se il responsabile delle informazioni sul prodotto è il fabbricante o il punto vendita. Non dovrebbero più presentarsi situazioni in cui l’alimento è venduto apponendovi con grande enfasi il marchio del supermercato, il quale decide cosa scrivere e non scrivere in etichetta, facendo però figurare come responsabile il vero produttore.
9- Vietato imitare. Sarà più difficile attribuire a un prodotto una natura o una qualità che non possiede ricorrendo all’aspetto o all’etichetta. L’assoluta lealtà delle informazioni è un cardine essenziale della nuova normativa. Per esempio, si intende evitare che il consumatore possa acquistare una bevanda vegetale scambiandola per latte o essere indotto a credere di poterle attribuire proprietà nutrizionali e compositive equivalenti a quelle del latte quando invece non le possiede. Il consumatore potrà pretendere che i supermercati collochino i prodotti sugli scaffali in modo che non possano essere confusi, che siano chiare le differenze e che non ci siano errori nella scelta.
10 - Data di congelamento dichiarata. Per le carni, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce deve essere indicata la data in cui sono stati congelati.
Fonte: Assolatte
Fonte:http://www.foodweb.it/2014/12/etichette-alimentari-ecco-cosa-cambia/