Franchising, retail, business
25/02/2015
Il processo di progressiva liberalizzazione che ha interessato i servizi postali dalla fine degli anni ’90 a oggi ha reso possibile, anche in Italia, l’emergere di nuovi operatori in concorrenza fra loro e con l’ex monopolista. Ciononostante, quest’ultimo ha mantenuto un quasi-monopolio de facto su moltissime attività teoricamente liberalizzate grazie al cosiddetto ‘servizio universale’, oltre ad aver usufruito di politiche “generose” che, in questi anni, l’hanno avvantaggiato non poco.
Tra le sacche di monopolio rimaste in capo a Poste Italiane S.p.A., qualche settimana fa l’Istituto Bruno Leoni si era occupato, con un Briefing Paper, dell’esclusiva sulle notifiche degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada a mezzo postale, chiedendosi che ragioni diverse dalla consuetudine avesse il permanere della riserva in capo all’ex monopolista e auspicando la prossima rimozione della riserva.
Ebbene, il Ddl concorrenza abroga, a partire dal 10 giugno 2016, l’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, liberalizzando il servizio di notifica a mezzo postale degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada. In questo senso, pertanto, la novità è da accogliere certamente con favore: un privilegio – piccolo, ma non insignificante – è stato rimosso e nuovi operatori potranno prestare un servizio con modalità innovative, economie di scala, costi inferiori per i cittadini e per il sistema-giustizia.
Gli interventi del Ddl concorrenza nel settore postale, tuttavia, si fermano qui. Rispetto alla bozza iniziale, pertanto, non può certo ritenersi che si sia fatto abbastanza. Soprattutto, l’impressione che può trarsi dal testo uscito dal Consiglio dei ministri è quella di un esecutivo che, per quanto riguarda il settore postale, non ha avuto il coraggio di affrontare il nodo centrale della mancanza di concorrenza del nostro Paese: l’uso (e l’abuso) del concetto di ‘servizio universale’.
Sarebbe opportuno, in questo senso, escludere le prestazioni di servizi e le cessioni di beni negoziate individualmente dal perimetro del servizio universale (perché, non trattandosi di condizioni standard, non presentano alcun carattere di universalità). Più in generale, la bozza precedente prevedeva che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verificasse con cadenza triennale l’adeguatezza alle condizioni del mercato postale dei contenuti e dei requisiti previsti per il servizio universale, individuando – se del caso – limiti di contenuti e obblighi di qualità da rispettare per il fornitore di tale servizio. Mantenere nel Ddl tale previsione avrebbe costituito un primo passo in una sempre più necessaria riflessione critica sul ruolo e sull’estensione che il servizio universale postale deve assumere in un Paese in cui un mercato concorrenziale appare sempre più idoneo a raggiungerne le finalità, generando solamente benefici per l’utenza finale.
Fonte:http://www.leoniblog.it/2015/02/25/ddl-concorrenza-servizi-postali/