Franchising, retail, business
09/07/2015
La sentenza a Milano: obbligatori partenza e ritorno dal garage. Il caso era quello di un autista che caricò un cliente davanti all’albergo di lusso Principe di Savoia
«Non può certo ritenersi (...) che l’iPhone sia l’autorimessa e Uber la segretaria che passa le chiamate (...)». Il giudice della prima sezione del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha scelto un esempio piuttosto efficace per ribaltare la sentenza di un giudice di Pace (che scagionava un autista Uber) spiegando anche perché la app che sfida l’universo dei taxi violi la legge non solo con il servizio UberPop - già bloccato dal giudice su tutto il territorio nazionale a fine maggio - ma anche con UberBlack, la «faccia pulita» della app.
Se la versione «Pop» consentiva a chiunque, di trasportare persone pur privo di qualsiasi licenza, la versione «Black» ancora oggi propone ai suoi iscritti solo viaggi «sicuri» con autisti muniti di autorizzazione Ncc (noleggio con conducente). Che offrono un servizio perfettamente legale alternativo ai taxi, almeno finché non infrangono le regole su «stazionamento» e partenza e ritorno «in autorimessa». Norme scelte dal legislatore proprio per distinguerli dai taxi. Con la app — ed è questa l’accusa dei tassisti — anche gli autisti Ncc possono girare per la città procacciando clienti invece di ricevere la prenotazione in autorimessa.
Ed è questo, infatti, proprio il caso in questione. La vicenda risale al 2013. È il 4 giugno, 10.40 del mattino. L’autista Ncc, L. C., a bordo di una Mercedes, è fermo in via Monte Grappa, poco lontano dai nuovi grattacieli di Porta Nuova. Qualche minuto più tardi viene fermato sotto all’albergo di lusso Principe di Savoia in piazza della Repubblica, mentre sta caricando un cliente diretto al consolato americano, anch’esso poco distante. I vigili staccano una multa (per violazione dell’articolo 85 del codice stradale con fermo amministrativo del veicolo) in quanto «acquisiva un servizio al di fuori della rimessa». In seguito, l’Ncc fa ricorso al Giudice di pace che il successivo 7 novembre annulla il verbale di contestazione dei vigili. Interviene il Comune di Milano contro l’annullamento. Lunedì, con sentenza 8359, il Tribunale, in appello, conferma integralmente l’effetto del verbale dei vigili (incluso lo stop al veicolo) condannando L. C. alla rifusione delle spese.
Spiega il giudice: è indubbio che l’autista «non fosse in attesa presso la propria rimessa (...) bensì fosse fermo in una via del centro (...) ove è esercitato solo il servizio taxi». Perché è lì, in garage, che l’Ncc dovrebbe partire e tornare prima e dopo ogni corsa, altrimenti concorre con le auto bianche. Infatti: «il sistema di Ncc (...) non può effettuarsi con le modalità dell’applicazione introdotta da Uber che lo assimila al servizio di radio-taxi (...)». In sostanza, quanto sostengono i tassisti: «UberPop era sì abusivismo puro ma è UberBlack la vera concorrenza sleale».
Fonte:http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_09/giudice-boccia-anche-uberblack-la-app-non-un-autorimessa-uberpop-649507c6-2612-11e5-9a08-f80f881ecc8e.shtml