Franchising, retail, business
03/12/2015
Consob ha rilasciato la proposta di modifica al regolamento dell’Equity Crowdfunding recependo in buona parte le richieste emerse nel corso della consultazione pubblica
Consob ha rilasciato oggi un corposo documento nel quale recepisce molte delle richieste effettuate dagli stakeholders dell’equity crowdfunding in Italia, tra cui anche AIEC (l’Associazione delle piattaforme) e Crowd Advisors, nel corso della consultazione pubblica promossa lo scorso Giugno.
Il documento di Consob, riporta dunque le proposte di modifica al regolamento sull’equity crowdfunding e le sottopone ad un nuova consultazione pubblica le cui risposte dovranno pervenire entro il 11 Gennaio 2016.
La proposta di Consob si riferisce a diversi aspetti del regolamento, sui quali ci riserviamo un’analisi più approfondita, ma, in particolare, segnaliamo due punti su cui anche noi ci siamo battuti per lungo tempo:
Snellimento delle procedure di investimento
Alle piattaforme sarà data facoltà di sottoporre direttamente l’investitore all’analisi di appropriatezza, mentre fino ad oggi lo poteva fare solo un intermediario finanziario. Le principali conseguenze, in prima battuta, sono che:
finalmente chi investe può farlo direttamente on line senza stampare, firmare e inviare per posta alcun documento
non si pone più il problema della cosiddetta “soglia MIFID”: chi non è un investitore professionale, compila il questionario per valutare la sua appropriatezza e può investire senza limiti puntuali o annuali
resta da approfondire quale sia in questo la responsabilità delle piattaforme verso l’investitore
Allargamento degli investitori professionali
Il regolamento impone che per chiudere il round, il 5% dell’offerta sia sottoscritta da investitori professionali. Il nuovo regolamento prevede che a questi possano anche essere aggiunti gli investitori professionali “su richiesta”, figura peraltro già prevista dal TUF. Il vantaggio è quello per cui, di fatto, anche business angels o comunque investitori abituali possono contribuire a chiudere il closing.
Per essere riconosciuto professionale dall’intermediario finanziario, infatti, l’investitore deve avere soddisfatto almeno due dei seguenti requisiti:
il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
Altri punti di rilievo
Il nuovo regolamento recepisce le indicazioni dell’Investment Compact approvato lo scorso Marzo includendo tra i soggetti che possono offrire quote con l’equity crowdfunding anche le PMI innovative e e gli organi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono principalmente in startup e PMI innovative.
Ma, inoltre, include anche le “startup turistiche”, istituite con la Legge n. 106 del 29 luglio 2014.
Alessandro Lerro, presidente di AIEC, l’associazione delle piattaforme di equity crowdfunding, da noi interpellato, ha dichiarato: “mi pare che i punti principali che avevamo sollevato siano stati sostanzialmente recepiti e non posso quindi che esprimere soddisfazione. Come AIEC, ci riserviamo naturalmente di analizzare a fondo il documento e di dar seguito alla consultazione di Consob suggerendo eventuali ulteriori miglioramenti“.
Fonte:http://www.crowdfundingbuzz.it/consob-propone-finalmente-modifiche-sostanziali-al-regolamento-sullequity-crowdfunding/