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22/03/2016
Stabilito il Super Bonus Occupazione per trasformare i tirocini
In merito al programma Garanzia Giovani, il Ministero del lavoro ha stabilito, tramite il decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016, un incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.
La gestione dell’incentivo sarà affidata all’Inps e prevede uno stanziamento di fondi pari a 50 milioni di euro. Il decreto approvato dal Ministero consentirà ai datori di lavoro che assumeranno un tirocinante da loro ospitato nell’ambito del piano Garanzia Giovani, di ottenere un bonus occupazionale/incentivo economico. Il tirocinio, curriculare e/o extracurriculare, deve essere avviato entro il 31 gennaio 2016.
Quando può essere riconosciuto l’incentivo Garanzia Giovani?
Sulla base delle indicazioni esposte dal decreto, il bonus viene riconosciuto secondo determinate condizioni:
qualora il tirocinio oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato finanziato dal programma Garanzia Giovani;
laddove il tirocinante fosse in possesso del requisito NEET all’inizio del percorso;
se le assunzioni siano effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2016 e il 31 dicembre 2016.
Ulteriore condizione per il riconoscimento dell’incentivo Garanzia Giovani è l’assunzione dei tirocinanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
Quali sono gli importi e come può essere fruito il bonus occupazione Garanzia Giovani ?
L’importo dell’incentivo è determinato attraverso la classe di profilazione assegnata dal centro per l’impiego o dal servizio competente, al momento della presa in carico del tirocinante.
Il valore del bonus è pari a:
L’incentivo è usufruibile in 12 quote mensili di pari importo e nel caso che il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente, il bonus sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Gli incentivi sono goduti nel rispetto della normativa de minimis, regolamento UE n.1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La normativa prevede, anche, la possibilità di fruizione del bonus oltre il regime de minimis (regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014) seguendo specifiche condizioni:
a) non abbiano un lavoro retribuito regolarmente da almeno 6 mesi;
b) non si trovino in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito;
c) siano occupati in settori o professioni contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello stato.
Per quanto riguarda la condizione dell’incremento occupazionale netto, essa non viene richiesta nei casi in cui il posto vacante sia reso tale in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
Il bonus occupazione Garanzia Giovani risulta cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e sempre con altri incentivi aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.
Nuove opportunità in vista, quindi, per le aziende che nell’ambito del programma Garanzia Giovani, trasformeranno i tirocini dei giovani lavoratori da loro ospitati, in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Info:
Ministero del Lavoro, UE
Garanzia Giovani
Scritto da Bernardette La Rosa
Fonte:http://www.magevola.it/impresa/credito-e-opportunita/nazionale/garanzia-giovani-ecco-le-novita-del-ministero-del-lavoro/