Franchising, retail, business
02/06/2016
Sovvenzione per la promozione del vino tramite reti di produttori
L’ OCM vino è la regolamentazione unica dell’Unione Europea che detta alcune norme riguardanti il settore vitivinicolo, sia per quanto riguarda le norme di produzione che i contributi a fondo perduto assegnati alle aziende.
I finanziamenti e i contributi dell’OCM vino sono assegnati dal Ministero per le Politiche Agricole e dagli assessorati per l’agricoltura delle singole Regioni e provincie autonome. A tal proposito, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende nota l’approvazione dello schema di decreto: “Ocm Vino promozione sui mercati dei Paesi Terzi”.
Cosa prevede il decreto OCM Vino?
Sono ammissibili le seguenti azioni di comunicazione e promozione da attuare in uno o più Paesi terzi:
• azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità;
• partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
• campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
• studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. Sono ammesse anche attività di incoming di buyer e stampa stranieri che si possono svolgere nel territorio nazionale.
Quali sono i soggetti che possono accedere alla misura Ocm Vino Paesi Terzi?
• le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
• le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
• le organizzazioni di produttori, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
• i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010, e loro associazioni e federazioni;
• i produttori di vino, come definiti al precedente articolo 2;
• i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
• le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h);
• i Consorzi e le Associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari, le Società Cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino, di cui al precedente art. 2;
• le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e).
I progetti possono essere:
• nazionali, presentati al Ministero, riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni e sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale;
• regionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale.
• multiregionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale, coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni. Sono ammissibili a finanziamento a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato.
Le risorse complessive ammontano a 100 milioni annui per tre anni, con il 30% destinato ai progetti nazionali e il 70% ai progetti regionali.
Entità del sostegno
L’importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali. Questo sostegno europeo può essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino a un massimo del 30% del contributo richiesto, per azioni senza marchi commerciali.
Pertanto, l’ammontare complessivo del sostegno erogato con fondi europei e con l’integrazione nazionale o regionale non supera l’80% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito dell’istruttoria di valutazione, per Paese terzo/anno non inferiore a 50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere inferiore a 100.000 euro.
L’incentivo è mirato alla promozione, sui mercati dei Paesi terzi, del vino, con la conseguenza che, come previsto nel decreto, le reti devono essere composte esclusivamente da produttori di vino intesi come imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati, e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese a esse associate o controllate (articolo 45, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) 1308/2013.
I produttori di vino possono accedere ai contributi anche in forma individuale del pari delle organizzazioni professionali, interprofessionali e di produttori, dei consorzi di tutela e loro associazioni e federazioni e delle Ati.
Info: Ocm, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Scritto da Bernardette La Rosa