Franchising, retail, business
10/11/2016
Fare impresa, mettersi in proprio, può risultare una scelta vincente e richiede uno scatto d’audacia, autogestione e organizzazione.
Può risultare una carta vincente sia per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro e si ritrovano davanti un mercato complesso (che può presentare delle difficoltà), ma anche donare opportunità d’oro a chi ha deciso che sia giunta l’ora di investire su sé stessi, lanciandosi in un progetto più o meno ambizioso.
Volontà, tenacia, capacità organizzativa e un pizzico di follia sono indispensabili come l’aria per chi vuole cimentarsi in quest’avventura, ma a parte questi requisiti individuali è importantissimo sapersi muovere in modo consapevole, misurato, oculato. Non esiste un’unica via per divenire imprenditori, qualunque sia l’ambito è importante avere una buona conoscenza di base da sviluppare attraverso i canali della formazione professionale, conoscere e sviluppare tutti gli strumenti ed essere in grado di seguire le giuste procedure. Uno degli strumenti indispensabili è la capacità di sapersi guardare attorno, ricercare fondi provenienti anche dall’Unione Europea e individuare finanziamenti utili all’impresa.
Finanziamenti da parte di banche estere
Parliamo del caso in cui le imprese italiane ottengano dei finanziamenti da parte di banche estere.
In questo caso, c’è una ritenuta da pagare? Sugli interessi e altri guadagni provenienti da finanziamenti a medio e lungo termine, cioè non per periodi brevi, dati a favore delle imprese italiane da parte di banche estere non si applica la ritenuta, cioè la trattenuta. È quello che ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84/E del 29 settembre 2016; gli introiti ottenuti dagli operatori nazionali, a fronte di crediti-finanziamenti ricevuti dall’estero, non sono assoggettati a tassazione in Italia e sugli stessi non si applica alcuna ritenuta alla fonte, cioè l’imposta dovuta.
Questa esenzione di pagamento è ottenuta se tali finanziamenti sono stati dati da banche che rientrano in un quadro stabilito dagli Stati Membri dell’Unione Europea, da enti individuati dalla direttiva 2013/36 dell’Unione Europea, da imprese assicurative autorizzate ai fini delle normative dell’Unione Europea.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti fornito tutte le indicazioni con una nota, avente per oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge numero 212 del 2000 – Regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine.
Nell’art. 26, D.P.R. n. 600/197 (comma 5) si afferma che gli interessi dovuti alle banche estere, prive di una stabile organizzazione in Italia, che concedono finanziamenti a operatori residenti in Italia, sono soggetti al pagamento di una ritenuta, ma il comma successivo (5-bis) ammette, in determinati casi, l’esenzione dal pagamento della citata ritenuta.
Il fine della disposizione è agevolare l’accesso ai finanziamenti esteri da parte delle imprese italiane, ampliando la forbice dei soggetti su cui si può rendere applicabile “il regime di esenzione da ritenuta alla fonte”. Dunque il percettore estero è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, e questa è sicuramente una buona notizia.
Fonte:http://www.magevola.it/impresa/fisco-e-tasse/nazionale/finanziamenti-esteri-per-imprese-italiane-lagenzia-delle-entrate-chiarisce/