Franchising, retail, business
05/12/2016
Investimento in start-up innovative agevolato anche se tramite fiduciaria: normativa di riferimento e chiarimenti fiscali.
Il diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi investe nelle start-up innovative è valido anche se c’è il tramite di una fiduciaria, sempre che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge (cfr: Agenzia delle Entrate, risoluzione 9/E 2015). Per quanto riguarda la natura della partecipazione, l’intestazione fiduciaria di azioni non modifica l’effettivo proprietario, che resta sempre e comunque il fiduciante (sentenza Cassazione 943 del 21 maggio 1999 e circolare n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate 22 novembre 2004). In altri termini:
«L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina».
Sono agevolabili esclusivamente i capitali conferiti in denaro, al momento della costituzione della società o in sede di aumento di capitale. Le agevolazioni consistono in una detrazione del 19% per i soggetti IRPEF oppure una deduzione del 20% per i soggetti IRES.
Non è di ostacolo neppure il fatto che l’iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del Registro Imprese sia avvenuta in data successiva a quella dell’iscrizione nella sezione ordinaria. La normativa di riferimento è rappresentata dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge 179/2012, che definisce i requisiti che una società deve avere per essere definita start-up innovativa:
«Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea», le cui «azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».
Poi, deve possedere tutti i seguenti requisiti:
Inoltre, deve avere almeno uno dei seguenti requisiti:
Registro Imprese
La start-up innovativa deve iscriversi nell’apposita sezione predisposta dal Registro Imprese (comma 8, articolo 25 del decreto Sviluppo 2.0 sopra citato). Questa iscrizione può anche essere non contestuale, quindi successiva, all’iscrizione nel Registro ordinario (obbligatoria in sede di costituzione della società). Non solo: il diritto a fruire dell’agevolazione matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione nella sezione ordinaria (non rileva la data di iscrizione al registro speciale ).
Fonte:http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/92146/start-up-innovative-investimento-tramite-fiduciaria.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+start-up-innovativa:+pmi.it&utm_content=2016-12-06+start-up-innovative-investimento-tramite-fiduciaria