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16/12/2016
Non tutti sanno che è possibile fare la visita privata e pagare solo il ticket sanitario: ecco come
Tra prestazioni sanitarie che diventano a pagamento e fuga di cervelli dagli ospedali italiani, la Sanità pubblica naviga in acque sempre più difficili. Per il comune cittadino, il disagio probabilmente maggiore è rappresentanto dalle lunghissime liste d’attesa per prestazioni negli ospedali pubblici, che costringono i pazienti ad optare per una costosa prestazione privata in modo da abbreviare i tempi. Tuttavia esiste un modo per ottenere la visita privata pagando però solo il ticket, come se fosse effettuata in una struttura pubblica.
Il decreto legislativo del 1998, n. 124 detta infatti delle direttive ben precise in materia di liste d’attesa. Il comma 10 art. 3 stabilisce che le Regioni, attraverso i direttori delle Aziende Unità Sanitarie locali e ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la prestazione quando viene richiesta e quando viene erogata. Questo intervallo di tempo deve essere ben pubblicizzato e dovrebbe essere comunicato all’assistito al momento della richiesta della prestazione. L’articolo 3, infatti, tutela il diritto alla prestazione, e prevede che l’assistito abbia la possibilità di chiedere che la prestazione venga effettuata privatamente al costo del ticket, allorché i tempi massimi di attesa superino quelli stabiliti.
La differenza di costo è a carico dell’Azienda Sanitaria locale. Se il cittadino ha l’esenzione dal ticket allora non paga nulla e il costo è a totale carico dell’Azienda Sanitaria locale.
Nel caso, come è accaduto in alcune realtà, che le ASL blocchino di fatto le liste di attesa, l’articolo 3 assicura ugualmente il diritto alla prestazione privata pagando il solo ticket. Bloccando le liste, infatti, l’ASL si pone nella situazione in cui non è in grado di svolgere il suo dovere nei confronti del cittadino.
Per far valere i propri diritti, il cittadino deve compilare un’istanza chiedendo la prestazione in regime di attività libero – professionale. L’istanza va intestata all’Azienda Sanitaria di appartenenza, ed è necessario allegare all’istanza la ricetta medica e la prescrizione del cup.