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07/12/2017 - Ultimo passaggio per dare il via all'equity crowdfunding per le PMI, il Nuovo regolamento Consob dal 3 ottobre in vigore, nuovi obblighi per i gestori.
Dal prossimo 3 gennaio parte la possibilità per le PMI di ricorrere al mercato rappresentato dalle piattaforme online, la Consob ha messo a punto il Nuovo Regolamento che recepisce le novità della legge di Bilancio 2017 e del decreto legislativo 129/2017 sull’accesso all’equity crowdfunding. Previste anche nuove regole per i gestori dei portali, a maggior tutela degli investitori, con strumenti di indennizzo e coperture assicurative. Questa parte del nuovo Regolamento entrerà in vigore fra sei mesi, (mentre le altre norme sono operative del 3 gennaio).
Le PMI potranno quindi raccogliere capitale di rischio attraverso l’equity crowdfunding. Nel corso delle consultazioni Consob, Nicola de Luca e Salvatore Luciano Furnari hanno sottolineato che si tratta di una nuova possibilità di accedere al mercato dei capitale da parte di società, come le PMI, costituite in forma di srl. E suggeriscono anche alla Consob di farsi promotrice di una modifica al testo legislativo (articolo 57, comma 1, decreto-legge 502/2017), che erroneamente non specifica che le PMI costituite in forma di srl possono offrire al pubblico come prodotti finanziari le relative quote sociali «esclusivamente attraverso» i portali per la raccolta on line di capitali (l’attuale testo, invece, indica che la raccolta può avvenire “anche attraverso” i portali online, che invece sono l’unico canale di apertura a una forma di mercato dei capitali delle srl).
Dal prossimo 3 gennaio i portali di crowdfunding sono aperti anche alle PMI, che dunque possono vendere proprie quote sul mercato, possibilità fino ad ora riservata alle startup innovative e alle PMI innovative. Il nuovo Regolamento va a modificare il testo del 2013 (che fu il primo regolamento sull’equity crowdfunding in Europa), allargando il mercato alle PMI.
Altra modifica: i gestori dei portali devono aderire a sistemi di indennizzo a tutela degli investitori in base all’articolo 59 del TUF (testo unico sulla finanza, dlgs 58/1998). Oppure, in alternativa, avere un’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, che deve prevedere:
Queste novità sull’adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un’assicurazione, non si applicano dal prossimo 3 gennaio, giorno di entrata in vigore del Regolamento, ma sei mesi dopo la pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale. Se il gestore viene meno ai requisiti patrimoniali previsti dal sistema di indennizzo, ha due mesi per ricostituirli, pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. In questo periodo, non pubblica nuove offerte e sospende quelle che erano in corso.
Viene rafforzata la norma anti conflitto d’interesse, con nuovo obblighi per il gestore: formulazione scritta di una politica sui conflitti di interesse che deve individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto lesivo di uno più investitori, e definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Previste anche procedure d’emergenza: «Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L’eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze».
Esempio: il gestore offre sul portale strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo. In questo specifico caso, il nuovo regolamento prevede l’adozione di «misure idonee per l’efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività», che includono «l’astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori». E prevedono l’adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali per assicurare che gli strumenti siano compatibili con caratteristiche, esigenze e obiettivi di un determinato mercato di riferimento. Una due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente. L’effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte. Infine, l’esistenza dei conflitti di interesse va comunicata con adeguata informativa ai clienti, completa di indicazioni sui presidi adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un’apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l’utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile». (Fonte: Consob)
Fonte:http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/approfondimenti/171858/equity-crowdfunding-per-le-pmi-al-via.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=08-12-2017+evidenza+equity-crowdfunding-per-le-pmi-al-via